Approfitto dello sziapo dei commenti all’articolo per fornire, a titolo strettamente personale, un possibile contributo alla comprensione di quanto narrato.Mi riferisco, in particolare, al quadro giuridico in cui, in materia di accertamenti di violazione al codice della strada, è ammessa l’esternalizzazione di determinate operazioni materiali. Infatti, non è consentito, anzi costituisce sicuramente un illecito oltre ad essere motivo di annullamento, l’accertamento di una violazione al codice della strada da parte di soggetti diversi dagli organi di polizia stradale. Così come l’attività di notifica ai trasgressori dei relativi verbali non puo’ che avvenire per mezzo di appartenenti alla stessa pubblica Amministrazione procedente, che normalmente si avvale del servizio postale. Al contrario, lo stesso Ministero dell’Interno, da ultimo con la circolare n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009, ritiene che sia possibile esternalizzare alcune operazioni strettamente materiali, come la predisposizione dei verbali di accertamento, la loro stampa e l’imbustamento.Al personale incaricato dello svolgimento di simili operazioni materiali è obbligatoriamente estesa la disciplina sulla privacy.Questo, e non altro, è quello che avviene nel settore da me attualmente diretto.Si tratta, pertanto, di cosa diversa dall’aver appaltato ad una cooperativa sociale compiti che vanno “dal primo accertamento fino alla redazione della contestazione di violazione amministrativa e alla notificazione”.Concordo con l’autore dell’articolo sul fatto che si tratta di una materia delicata, ed è per questo che unica mia preoccupazione è quella di voler tranquillizzare il cittadino, che nel caso in esame assume le vesti di utente della strada, circa la ritenuta correttezza delle procedure seguite nell’irrogazione delle sanzioni al codice della strada.Cordialmente – dott. Carlo Caromani
Approfitto dello sziapo dei commenti all’articolo per fornire, a titolo strettamente personale, un possibile contributo alla comprensione di quanto narrato.Mi riferisco, in particolare, al quadro giuridico in cui, in materia di accertamenti di violazione al codice della strada, è ammessa l’esternalizzazione di determinate operazioni materiali. Infatti, non è consentito, anzi costituisce sicuramente un illecito oltre ad essere motivo di annullamento, l’accertamento di una violazione al codice della strada da parte di soggetti diversi dagli organi di polizia stradale. Così come l’attività di notifica ai trasgressori dei relativi verbali non puo’ che avvenire per mezzo di appartenenti alla stessa pubblica Amministrazione procedente, che normalmente si avvale del servizio postale. Al contrario, lo stesso Ministero dell’Interno, da ultimo con la circolare n. 300/A/10307/09/144/5/20/3 del 14 agosto 2009, ritiene che sia possibile esternalizzare alcune operazioni strettamente materiali, come la predisposizione dei verbali di accertamento, la loro stampa e l’imbustamento.Al personale incaricato dello svolgimento di simili operazioni materiali è obbligatoriamente estesa la disciplina sulla privacy.Questo, e non altro, è quello che avviene nel settore da me attualmente diretto.Si tratta, pertanto, di cosa diversa dall’aver appaltato ad una cooperativa sociale compiti che vanno “dal primo accertamento fino alla redazione della contestazione di violazione amministrativa e alla notificazione”.Concordo con l’autore dell’articolo sul fatto che si tratta di una materia delicata, ed è per questo che unica mia preoccupazione è quella di voler tranquillizzare il cittadino, che nel caso in esame assume le vesti di utente della strada, circa la ritenuta correttezza delle procedure seguite nell’irrogazione delle sanzioni al codice della strada.Cordialmente – dott. Carlo Caromani